Vincoli di Utilizzo per i Contributi Ministeriali contributi ministeriali concessi all’Ente pubblico non possono essere utilizzati per obiettivi diversi da quelle previsti nell’atto di governo.La Corte dei Conti, Sezione di controllo Regione Lombardia, nella delibera n.177/2017 si è così espressa

I contributi ministeriali concessi all’Ente pubblico non possono essere utilizzati per obiettivi diversi da quelle previsti nell’atto  di governo.La Corte dei Conti, Sezione di controllo Regione Lombardia, nella delibera n.177/2017 si è così espressa a fronte della richiesta di parere formulata in merito all’utilizzo di specifici contributi percepiti dall’ente per la presenza di migranti sul proprio territorio. In particolare, l’amministrazione chiedeva se tali risorse fossero da vincolare alle finalità previste dal relativo decreto, oppure al contrario,  potessero essere utilizzati per altri scopi completamente diversi dal Programma ministeriale. La Corte ha precisato che l’art. 187 del TUEL stabilisce come «il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Il comma 3 ter, poi, alla lettera c) precisa che “costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: (…) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata”». Certamente «i trasferimenti oggetto della richiesta di parere siano riconducibili alla lettera c) del comma 3 ter cit.. »e infatti il D.L. n. 193/2016, all’art. 12, 2 comma, afferma che “quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione ”Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose(…)”». Ne consegue che «le entrate accertate dall’ente locale a titolo di trasferimenti ricadenti (nel predetto) programma devono necessariamente essere destinate a detta finalità».

Qui Deliberazione n.177 del 06/06/2017

Qui D.L. 193/2016

 

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