Salario accessorio: si all'aumento se il bilancio è in attivo La Corte dei Conti della Toscana ha riconosciuto la legittimità dell'incremento del salario accessorio se l'Ente è in attivo

L'amministrazione locale può incrementare il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici nella misura in cui si realizzano economie di bilancio, derivanti da un utilizzo più efficiente del personale. Nella fattispecie, il Comune chiedeva un parere circa i limiti al trattamento accessorio complessivo alla luce della norma dell'art. 1, comma 236 della Legge di Stabilità per il 2016. In particolare, l'Ente in convenzione con altro comune per la gestione associata del servizio di polizia municipale, intendeva di concerto con l'organo convenzionato «attribuire la responsabilità del settore associato ad un dipendente di uno dei comuni ». In particolare, l'amministrazione chiedeva se fosse possibile in tal caso «superare il limite del trattamento accessorio di un singolo ente, rimanendo comunque inalterato il limite complessivo del trattamento accessorio dei due enti, al fine di consentire una migliore organizzazione dei servizi». La Corte di conti, Sezione di controllo Regione Toscana con deliberazione n.86 del 06/09/2016, ha reso parere favorevole, chiarendo che il comma 236 dell'art.1 della Legge di stabilità 2016 «prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge delega in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche "a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"». I Giudici Contabili hanno specificato che la "ratio" della norma «è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico» poiché considerati la «principale causa dell'andamento incontrollato e disordinato della spesa di personale e della crescita retributiva complessiva». Invero «il congelamento dei fondi ha una duplice funzione:da un lato, contenere la dinamica retributiva del personale; dall'altro, calmierare qualunque incremento dei fondi unici che non sia diretto a remunerare incarichi resi in via straordinaria o, comunque, affidati singolarmente a specifici dipendenti». Ciò ha giustificato «la facoltà di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa nelle ipotesi al conseguimento di effettive economie di spesa (..) o comunque a ritenere valido il principio per il quale "la sola deroga compatibile con lo spirito del divieto (.), sarebbe quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da un più efficiente utilizzo del personale». In conclusione, nel caso di specie, la Sezione ha concluso che «lasciando inalterato il limite complessivo della spesa destinata al trattamento accessorio da parte di entrambi gli enti, l'incremento del trattamento accessorio dell'ente richiedente è possibile nella misura in cui si realizzino economie di bilancio derivanti da un utilizzo del personale più efficiente».

 

 

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