Possesso Requisiti per il secondo in graduatoria Nelle procedura di gara, i concorrenti non aggiudicatari sono dispensati dal continuare a possedere, a seguito di intervenuta aggiudicazione, i requisiti prescritti nella lex specialis. Il Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenza n. 4470 del 25/09/2017,

Nelle procedura di gara, i concorrenti non aggiudicatari sono dispensati dal continuare a possedere, a seguito di intervenuta aggiudicazione, i requisiti prescritti nella lex specialis. Il Consiglio di Stato  Sez. VI, con sentenza n. 4470 del 25/09/2017, ha stabilito che «l’avvenuta conclusione del procedimento di gara con l’aggiudicazione in favore della prima classificata dispensa le altre imprese partecipanti dall’onere di conservare i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva in vista di un possibile scorrimento». In questa sede il Collegio, richiamando la pronuncia della Sez. III n. 1050/2017, ha ritenuto «il principio di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione si impone non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A.». Invero, una volta che «la gara è aggiudicata ed il contratto stipulato, deve differenziarsi la posizione dell’aggiudicatario da quella delle imprese concorrenti collocatesi in posizione non utile». Infatti «mentre per il primo, il momento contrattuale costituisce l’appendice negoziale e realizzativa della procedura ed impone il mantenimento, giusto quanto chiarito dalla Plenaria, dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, per le seconde la procedura è da considerarsi terminata: l’offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell’amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione».

Inoltre  l’eventuale scorrimento della graduatoria seppure no dà luogo alla indizione di una nuova selezione concorsuale «non vale ad elidere l’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica, i.e. l’aggiudicazione, e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento, c’è una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), tant’è che la stesse devono essere “confermate” in sede di interpello». A riguardo «sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione».

Qui Sentenza Cds Sez VI n.4470 del 25/09/2017

Qui Sentenza Cds Sez III n.1050 del 06/03/2017

 

Per informazioni vai alla sezione Contatti

torna all'inizio del contenuto
Questo sito web utilizza i cookie
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.