No al Soccorso Istruttorio per Requisiti Morali Nella procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto l’affidamento di un incarico di progettazione ed esecuzione dei lavori a corpo «la mancata dichiarazione di una condanna penale non può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio» ...

Nella procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto l’affidamento di un incarico di progettazione ed esecuzione dei lavori a corpo  «la mancata dichiarazione di una condanna penale non può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio» e il concorrente deve essere escluso dalla gara. In materia,  il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 2548 del 19/05/2017, ha precisato che il procedimento di sanatoria  «non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti – ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara ». Il Collegio ha ricordato come già nel vecchio codice appalti ,all’art. 38, comma 1, lett.  c) e comma 2, il D.Lgs. n. 163/2006  stabiliva che «l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'art. 38, comma 1, lett. c), ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità». Infine, non assume alcun valore il fatto che il concorrente dichiari successivamente che il  reato omesso è estinto. A riguardo, il Collegio ha dichiarato, richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014, che l’estinzione del reato «non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto") e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna».

Qui Sentenza Cds Sez. V n. 2548 del 19/05/2017

Qui Sentenza Cds Sez. III n. 4019 del 28/09/2016

Qui Sentenza Cds Sez. III n. 4219 del 12/10/2016

Qui  Sentenza Cds Ad. Pl.n.9 del 25/02/2017

 

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