Mancata stipula del contratto: sì al risarcimento anche in assenza di cauzione provvisoria Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del risarcimento alla Stazione Appaltante nel caso di mancata stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario anche nel caso di assenza di cauzione provvisoria.

È legittima la richiesta di risarcimento danni presentata dalla Stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario, se la mancata stipula del contratto di appalto sia ad esso imputabile, anche laddove la lex specialis non abbia previsto l’obbligo di versamento per i concorrenti della cauzione provvisoria. Nella fattispecie, il Consiglio di Stato sez. III, con sentenza n. 3755 del 31/08/2016, atteso il rifiuto immotivato dell’aggiudicatario a contrarre, ha stabilito la legittimità della richiesta risarcitoria avanzata dall’amministrazione aggiudicatrice per i danni subiti «nonostante il bando di gara non (avesse) previsto –ai fini della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica – né il versamento di una cauzione provvisoria, né la presentazione di una “garanzia a prima richiesta». A riguardo, il Collegio ha precisato come già «nel vigore della legge sulla contabilità di Stato (R.D. n.2440/1923) si è consolidato nella giurisprudenza un principio generale, per il quale – quando l’aggiudicatario di una gara pubblica senza giustificazione non stipula il contratto (…) il danno risarcibile è quello conseguente alle spese di indizione di una nuova gara (se non vi sono stati altri partecipanti), ovvero quello conseguente ai maggiori esborsi di denaro, conseguenti alla aggiudicazione disposta in base allo ‘scorrimento’». Successivamente per la partecipazione alle gare « l’art. 75 del codice n. 163 del 2006 e l’art. 93 del codice n. 50 del 2016 hanno disposto la presentazione di “garanzie a prima richiesta” (commisurate in percentuale fissa al prezzo di gara e aventi anch’esse una funzione di garanzia), che attribuiscono alla stazione appaltante una ‘tutela rafforzata’, cioè il potere di disporre l’escussione dell’importo previsto, per il caso in cui l’aggiudicatario non intenda stipulare il contratto». La Sezione ha evidenziato quindi come già «le leggi hanno previsto che l’impresa per partecipare alla gara debba previamente consentire alla stazione appaltante la più rapida soddisfazione nel caso di mancata stipula del contratto». Ne consegue che «se il bando non prevede tali forme di tutela ‘rafforzata’ della stazione appaltante, essa ben può chiedere al giudice di disporre la condanna dell’autore del fatto illecito», quale è la mancata stipula senza motivazione. È infatti «consolidato il principio per il quale la stazione appaltante può ottenere il risarcimento del danno effettivo per il caso di mancata stipula dell’aggiudicatario, pur se esso ecceda l’importo della cauzione provvisoria». Inoltre «il principio generale sulla risarcibilità del danno si applica pur se il bando non abbia richiesto il versamento della cauzione provvisoria o la presentazione della polizza fideiussoria». Invero «se una tale previsione vi fosse stata, non ci sarebbe stato bisogno verosimilmente della domanda di liquidazione in sede giurisdizionale, se non per la quantificazione del danno effettivo, ma anche in sua assenza la stazione appaltante può agire per ottenere dal giudice l’accertamento della responsabilità e la liquidazione del danno risarcibile».

Qui Sentenza Cds Sez III  n. 3755 del 31/08/2106

 

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