Incentivi per funzioni tecniche: efficacia temporale La disciplina che deve essere applicata in relativa l’incentivo alla progettazione resta quella vigente «al momento in cui l’opera è stata inserita nei documenti di programmazione, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate veng

La disciplina che deve essere applicata in relativa l’incentivo alla progettazione resta quella vigente «al momento in cui l’opera è stata inserita nei documenti di programmazione, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere». La Corte dei Conti sezione di Controllo Regione Basilicata con deliberazione n.22 del 20/04/2017 si è espressa su tale tema, richiamando la precedente pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 11/2015.

In particolare, in quella sede si era cristallizzato il principio per cui  deve considerarsi cogente la normativa relativa l’incentivo destinato alla “progettazione” vigente al momento in cui l’opera era stata approvata. Dunque «l’obbligo di prestare l’attività richiesta e, per corrispettivo, l’obbligo di pagare l’incentivo, dov(evano) essere regolati secondo la disciplina vigente nel momento genetico in cui tali obblighi sono stati assunti». Invero «tale momento si era ritenuto che dovesse identificarsi con l’approvazione dell’opera o del lavoro sul cui stanziamento far valere l’aliquota del 2% da destinare al “fondo” per la progettazione e l’innovazione». Di conseguenza « in osservanza del principio di (tendenziale) irretroattività della norma, un mutamento della disciplina di settore non avrebbe avuto effetti sul diritto all’incentivo, così come regolato dalla disciplina vigente al momento dell’approvazione dell’opera o del lavoro, salvo la necessaria verifica del corretto adempimento, secondo il principio “tempus regit actum”». La Sezione, infine ha chiarito che  in riferimento «alle opere già approvate e in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, l’adempimento della obbligazione pecuniaria (il pagamento), seppure oggetto di uno speciale “procedimento” amministrativo e contabile, non è impedito dal principio “tempus regit actum” per la ragione che: i) trattasi di rapporto obbligatorio di natura privatistica; ii) l’esclusione dell’incentivo alla progettazione è espressamente riferita alle procedure di gara non ancora attivate al momento dell’entrata in vigore della novella legislativa; iii) il pagamento non trova un chiaro e univoco divieto in alcuna disposizione di legge posta in rassegna da questa Sezione, né è precluso da altre disposizioni che impediscano il compimento di tale atto, al tempo in cui deve essere posto in essere».

Qui Deliberazione n. 22 del 20/04/2017

Qui Deliberazione Sez. Autonomie  n.11 del  24/03/2015

 

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