Illeciti Professionali - Esclusione è legittima con Sentenza I Grado È legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante esclude il concorrente che, in sede dichiarativa, abbia omesso di comunicare la sussistenza a proprio carico di una condanna riportata per gravi illeciti professionali, attinenti lo stesso

È legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante esclude il concorrente che, in sede dichiarativa, abbia omesso di  comunicare la sussistenza a proprio carico di una condanna riportata per gravi illeciti professionali, attinenti lo stesso settore oggetto di appalto.  Il Consiglio di Stato Sez. III, adottando i principi esplicitati nelle Linee Guida Anac in materia di illeciti professionali, ha dichiarato nella sentenza n. 4192 del 05/09/2017 legittima tale estromissione, pur trattandosi di una sentenza di primo grado  impugnata  e pendente in sede di appello, La Sezione ha dapprima precisato come «l’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 prevede, alla lettera c), che un operatore economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità». Tale disposizione «mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo». Il concetto di grave illecito professionale ricomprende «ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa». In particolare «tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”». A nulla vale, inoltre, la non definitività della sentenza, a riguardo le linee guida n. 6 precisano che  «i provvedimenti non definitivi rilevano ai fini dell'articolo 80, comma 5, lettera c)».

Qui Sentenza Cds Sez. III n. 4192 del 05/09/2017

Qui  Linee Guida Anac  n. 6

 

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