False dichiarazioni: stop al soccorso istruttorio Il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n. 4110 del 05/10/2016 ha escluso la possibilità per il concorrente di avvalersi del soccorso istruttorio nel caso di falsa dichiarazione circa le condanne penali.

Nelle procedure ad evidenza pubblica, la falsa dichiarazione resa dall'operatore circa la sussistenza a proprio carico di una o più condanne penali, giustifica l'automatica esclusione dello stesso dalla gara. Il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n. 4110 del 05/10/2016 ha escluso a fronte di tale circostanza  la possibilità per il concorrente di avvalersi del soccorso istruttorio. Nella fattispecie, l'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere veniva esplicitamente richiamato nella lex specialis, quale elemento necessario «per mettere in condizione la stazione appaltante di verificare l'incidenza di queste sull'affidabilità e sull'elemento fiduciario richiesti all'impresa ai fini dell'eventuale aggiudicazione dell'appalto». Invero, come ricorda la Sezione «i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all'importanza o incidenza della condanna subita sulla moralità professionale, avendo l'obbligo di menzionare tutte le sentenze penali di condanna». È evidente che nel caso di specie l'omissione, pur se riferita ad una condanna risalente nel tempo, legittima l'esclusione del concorrente, atteso che « in caso di mancata dichiarazione di precedenti penali non può operare il principio del c.d. falso innocuo, laddove si tratti di assenza di dichiarazioni previste dalla legge e dal bando di gara a pena di esclusione». Nè può richiamarsi l'avvenuta estinzione del reato, in quanto la stessa «sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale (.), con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto" e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna». Dunque l'omessa «dichiarazione circa la condanna subita, che la rende inaffidabile a fronte di un preciso e inequivocabile obbligo stabilito dalla lex specialis, giustifica l'esclusione, indipendentemente da ogni valutazione sulla gravità e sulla moralità professionale dell'impresa, essendo la completezza e la veridicità della dichiarazione sui requisiti per la partecipazione alla gara». Tale mancanza non può essere sanata con l' «esercizio del soccorso istruttorio, che può colmare dichiarazioni incomplete o irregolari e non già integrare ex post, in violazione della par condicio, dichiarazioni totalmente assenti, come nel caso di specie».

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