Esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali solo se in via definitiva L'esclusione dalla gara per “gravi illeciti professionali” può essere disposta dalla Stazione appaltante solo se l'illecito è stato confermato “all’esito di un giudizio”, ossia se sussista sul caso una pronuncia passata in giudicato emessa da

L'esclusione dalla gara per “gravi illeciti professionali” può essere disposta dalla Stazione appaltante solo se l'illecito è  stato confermato “all’esito di un giudizio”, ossia se sussista sul caso una pronuncia passata in giudicato emessa dall’Autorità competente.

Il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n. 1955 del 27/04/2017 ha chiarito  in materia, che «l’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti ad una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” tra i quali “le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata”». Per il Collegio, adottando un’interpretazione letterale della norma citata, è dunque necessario che «al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale». Tale conferma non può che essere data «da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione, benché atecnica, “all’esito di un giudizio»”. Diversamente «è da ritenersi evidentemente insufficiente la definizione di un incidente di natura cautelare, con decisione avente funzione interinale e strumentale rispetto a quella di merito».

Qui Sentenza Cds Sez. III n. 1955 del 27/04/2017

 

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