Divieto di Commistione tra gli elementi nelle Offerte È legittima l’aggiudicazione resa nei confronti dell’impresa che abbia presentato un’offerta tecnica contenente elementi economici, laddove questi non abbiano svelato il valore dell’offerta economica. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1530 de

È legittima l’aggiudicazione resa nei confronti dell’impresa che abbia presentato un’offerta tecnica contenente elementi economici, laddove questi non abbiano svelato il valore dell’offerta economica. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1530 del 03/04/2017 è intervenuto in materia di divieto di commistione degli elementi dell’offerta tecnica ed economica, precisando che tale limite «è stato enucleato dalla giurisprudenza per tutelare, anche nella fase di valutazione delle offerte tecniche, il principio di segretezza dell’offerta economica; tuttavia, per inficiare l’offerta, deve risultare che l’elemento economico compreso nell’offerta tecnica possa far risalire al valore dell’offerta economica». Ad ogni modo «nelle gare di appalto, il divieto di commistione dell’offerta economica nell’offerta tecnica non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell’offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire» quali ad esempio «prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, o consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante». Dunque, l’applicazione di tale prescrizione «va effettuata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta».

Qui SentenzaCds Sez V n.3287del20/07/2016

Qui Sentenza Cds Sez III n. 976 del 02/03/2017

 

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