Dipendenti a scavalco: per la Corte dei Conti non è nuova assunzione L'impiego di personale di altra amministrazione a seguito di Convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL EE.LL. non si configura come una “nuova assunzione” , né si pone in contrasto con il divieto posto dall'art. 1, comma 557-ter della L. n. 296/2006

La convenzione stipulata tra enti locali ai sensi dell’art. 14 del CCNL, che prevede la possibilità condivisa per le amministrazioni di avvalersi delle prestazioni di un dipendente per una parte dell'orario d'obbligo, non si configura come una “nuova assunzione” della risorsa all’interno dell’Ente utilizzatore, né si pone in contrasto con il divieto posto dall'art. 1, comma 557-ter della L. n. 296/2006. Nella fattispecie, l’amministrazione comunale chiedeva un parere circa la natura e gli effetti della predetta convenzione rispetto ai limiti assunzionali imposti dalla legge Finanziaria 2007. La Corte dei Conti, Sezione di controllo Regione Molise con deliberazione n. 105 del 08/08/2016, ha escluso che la stipula di tale convenzione possa istituire un nuovo rapporto lavorativo. In particolare, la Sezione ha precisato che «l’art.1, comma 557 della L. n.311/2004 ha autorizzato gli enti locali con meno di cinquemila abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, introducendo cioè una particolare ipotesi di rapporti “a scavalco” (cioè a favore di più enti contemporaneamente), che hanno la peculiarità di consentire - al di fuori dell'orario di lavoro, a tempo pieno, dell’ente di appartenenza - lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali». La Corte ha distinto il caso dello “scavalco d’eccedenza” dallo “scavalco “condiviso”. Invero, nello scavalco c.d. condiviso «il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza che, per l’appunto, mantiene la competenza esclusiva alla gestione dello stesso, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali» per cui «non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza». Diversamente «nello scavalco “d’eccedenza””, il lavoratore, pur restando legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza e nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale, regolato a mezzo di convenzione tra gli enti interessati». La Sezione, infine, escludendo che lo scavalco condiviso possa configurare nuova assunzione, ha precisato che «il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell'amministrazione di appartenenza sarà da computarsi nelle spese di personale dell'ente di utilizzazione, e, conseguentemente».

 Qui Deliberazione n.105 del 08/08/216

 

 

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