Dal 18 ottobre obbligatorio il DGUE telematico in piattaforma Dal 18 ottobre 2018 il DGUE deve essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche prossimamente determinate dall’AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici.

Per tutte le procedure di gara bandite a partire da tale data, infatti, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale mera documentazione illustrativa a supporto.

I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico, pertanto, saranno garantiti esclusivamente secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Fino a tale data, nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato, il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici.

Nelle more della determinazione nelle specifiche tecniche dell’xml del DGUE nazionale a cura di AgID, le Stazioni Appaltanti possono optare per il DGUE europeo riadattato al contesto nazionale, oppure per il DGUE personalizzato sulle specificità di ciascuna gara, opzione già attiva nella piattaforma per le gare online ASMECOMM. In questo caso l’operatore economico vede semplificato il proprio lavoro di inserimento delle dichiarazioni richieste in quanto visualizza solo quelle specifiche volute dalla Stazione Appaltante. Resta tuttavia possibile disabilitare la generazione del modello DGUE all’interno della singola procedura di gara. Così pure l’operatore economico ha la facoltà di non compilare, a portale, il modello DGUE, messogli a disposizione dalla Stazione Appaltante, allegando all’interno della documentazione amministrativa il proprio modello che soddisfi i requisiti del disciplinare di gara in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 85 D.lgs. 50/2016.

Il DGUE, ai sensi dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, recepito integralmente dall’art. 85 del d.lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare sostitutiva dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. A mezzo del DGUE l'operatore economico, in altri termini, attesta di non trovarsi in una di quelle situazioni per le quali è prescritta l’esclusione e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione.

Finalità sottesa quella di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione, documenti tutti che, in ogni caso, l’amministrazione aggiudicatrice può richiedere, in qualsiasi momento della procedura, al fine di assicurare il corretto svolgimento della stessa.

Nel compilare il DGUE, l'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale, se gravemente colpevole di false dichiarazioni o, in generale, se omissivo delle informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, o ancora dei documenti complementari.

Il modello di formulario DGUE è anche utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.

In caso di affidamento diretto (di cui all'art. 36, comma 2, lettera a)) per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria.

Diversamente, per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.

L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa.

L’introduzione del Documento unico assolve, pertanto, aduna funzione di semplificazione,  tanto che lo stesso DGUE può essere considerato elemento sufficiente a desumere la volontà dell’impresa di partecipare alla gara, senza necessità di imporre la inutile duplicazione di documenti dal contenuto sostanzialmente analogo, (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2011, n. 6777).

Pertanto ai sensi dall’art. 85 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono tenute ad accettare, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il DGUE con cui l’operatore autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale (cfr. Cons. St., V sez., n. 1283/2007).

Se ne deduce dalla disposizione richiamata che è preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di richiedere documenti e certificati comprovanti i requisiti a corredo della domanda o dell’offerta. In via conseguenziale appare coerente ritenere che l’eventuale esclusione per difetto dei requisiti speciali (o criteri di selezione) debba essere posticipata al momento della “comprova” del possesso dei requisiti stessi, in quanto altrimenti si determinerebbe un’amputazione del procedimento, mediante anticipazione di un segmento o fase dello stesso, e soprattutto sarebbe consentito un provvedimento di esclusione senza verifica documentale, basato solo su quanto dichiarato nel DGUE.  

Qui schema DGUE

 

 

Per informazioni vai alla sezione Contatti

torna all'inizio del contenuto
Questo sito web utilizza i cookie
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.