Contrasto tra Bando e Capitolato: bastano le FAQ Nelle procedure ad evidenza pubblica, è legittimo il chiarimento sulla richiesta del possesso di requisiti se si rileva che la lex specialis risulti essere in più punti contraddittoria. Nella fattispecie, il capitolato speciale conteneva incongruenze

Nelle procedure ad evidenza pubblica, è legittimo il chiarimento sulla richiesta del possesso di requisiti se si rileva che la lex specialis risulti essere in più punti contraddittoria. Nella fattispecie, il capitolato speciale conteneva incongruenze sulla richiesta di un requisito e, in particolare, se lo stesso fosse da considerarsi come necessario per la partecipazione  o piuttosto rilevante ai soli fin dell'attribuzione del punteggio tecnico. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.781/2018 ha stabilito che in tale circostanza «l'intervento chiarificatore della Stazione Appaltante non rileva quale  modifica della volontà da parte dell'amministrazione rispetto a quanto bandito, ma di una riconduzione a sistema di alcune oggettive contraddizioni presenti nella lex gara, attraverso un chiarimento compatibile con le proprie originarie esigenze». Il  Collegio ha stabilito che «in una situazione di obiettiva incertezza dipendente dal fatto che le clausole della lex specialis risultano malamente formulate o si prestano comunque ad incertezze interpretative o siano equivoche» la risposta dell'Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti «non costituisce un'indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta d'interpretazione autentica con cui la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis». Infatti «i chiarimenti operano a beneficio di tutti e laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis, e resi pubblici, non comportano, se giustificati da un oggettiva incertezza della lex di gara, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l'autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione».

Qui Sentenza Cds Sez. III n. 781 del 07/02/2018

 

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