Annullamento del contratto dopo la Stipula del contratto È legittima la revoca del contratto di appalto, predisposta dalla Stazione Appaltante in autotutela successivamente all’aggiudicazione, laddove si riscontri il sopravvenire di un interesse pubblico prevalente. È legittima la revoca del contratto di ..

È legittima la revoca del contratto di appalto, predisposta dalla Stazione Appaltante in autotutela successivamente all’aggiudicazione, laddove si riscontri il sopravvenire di un interesse pubblico prevalente. In materia, si è così pronunciato il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n. 1320 del 23/03/2017disattendendo, a giusto motivo, la disposizione ex art. 21-octies, comma secondo, della L. n. 241/90,che esplicitamente prevede la non annullabilità dei provvedimenti amministrativi sia nel caso in cui sono adottati “in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, sia nel caso in cui “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. In questa sede  il Collegio,  richiamando l’Adunanza plenaria (sentenza n. 14 del 20 giugno 2014) «dopo aver escluso che l’Amministrazione possa procedere alla revoca del contratto, di cui all’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, dopo la stipula del contratto stesso» ha espressamente chiarito che «la possibilità dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva anche dopo detta stipula – al di là del richiamo, contenuto in tale pronuncia, all’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, ora abrogato – sia concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso». Invero «un simile potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa Amministrazione procedente, deve quindi riconoscersi a questa anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (…), con conseguente inefficacia di quest’ultimo» e trova inoltre «un solido fondamento normativo, dopo le recenti riforme della l. n. 124 del 2015, anche nella previsione dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell’affidamento di una pubblica commessa».

Qui Sentenza Cds Sez. III n .1320 del 23/03/2017

Qui Sentenza Cds Sez. Aut. n. 14 del 20/06/2014

 

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