Gare Asmecomm: i vantaggi del seggio di gara online Al via il webinair sui seggi di gara online. Le gare svolte da ASMECOMM mediante piattaforme telematiche, al di là dell'obbligo normativo in vigore da ottobre 2018, presentano indubbi vantaggi organizzativi e procedurali

12/09/2019

Il vantaggio maggiore, sia per i commissari di gara che per gli operatori economici, è sicuramente costituito dalla seduta pubblica virtuale.

ASMECOMM consente di partecipare online alle sedute tramite collegamenti in videoconferenza, sia per gli operatori economici, previa richiesta formale, sia per i commissari. Tutta la procedura della seduta virtuale è conforme all'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui la Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

A riguardo la pronuncia giurisprudenziale più puntuale è contenuta nella sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I n. 725/2018, secondo cui «il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato» (Consiglio di Stato Sezione V 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2016 n. 4990; Consiglio di Stato sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050).

Tale garanzia di trasparenza, imparzialità e immodificabilità delle offerte nelle procedure telematiche è tale da prevalere anche qualora nella lex specialis l'amministrazione aggiudicatrice si sia autovincolata alla seduta pubblica fisica, senza poi darvi seguito, in ragione dell'irrilevanza dell'omissione (TAR Puglia, Bari, sez. III sent. n. 1112 del 02.11.2017).

 

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