ANAC accende i fari sui Bandi Asmecomm? Anac abbia "dichiarato guerra" all'Asmel, bene, scoprirà un modello europeo premiato da ultimo anche con l'EIPA 2019

10/03/2020

Che Anac abbia "dichiarato guerra" all'Asmel, realtà che - come afferma anche il Sole24ore - «si è affermata nell'attività di gestione delle gare d'appalto per conto delle centinaia (migliaia, ndr) di comuni associati», non è una novità. Purtroppo la difficoltà di introdurre in Italia un modello europeo, premiato da ultimo anche con l'EIPA 2019, è sotto gli occhi di tutti, eppure nonostante i vantaggi per gli Enti Locali siano evidenti ANAC continua a sostenere le argomentazioni dei poteri forti (In primis, ANCI e CONSIP) fortemente limitative dell'autonomia comunale, Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato nell'Ordinanza che ha accolto la richiesta ASMEL di rinvio alla Corte di Giustizia europea, Confidando nel fatto che nei romani palazzi anche questa NewsLetter venga letta e "attenzionata", innanzitutto va chiesto: cui prodest? Che senso ha questa crociata sulla legittimità del corrispettivo? Non tutti sanno che è stata la stessa ANAC a incoraggiarci su questa scelta. Non solo congratulandosi in sede di Assemblea di base, ma soprattutto attraverso la mitica delibera 140/2012 con la quale l'Autorità ne aveva affermato la piena legittimità. ASMEL Consortile era una new entry e non poteva agire (la prima gara è di aprile 2013) senza questa legittimazione. La formula riscosse ampio successo, tanto che dopo un anno, CONSIP minacciò, sulle colonne dell'Espresso un ricorso (sic!) avverso la pretesa lesione dell'art. 23 della Costituzione. Quattro mesi dopo, ANAC ci contestò la mancata legittimazione. Contestazione ritirata da Raffaele Cantone in persona, il 17 dicembre 2014, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3042/2014. Che non solo respinge qualsiasi lesione dell'art. 23 Cost. Ma sostiene anche che non si tratta di costi a carico dell'aggiudicatario, ma di costo contrattuale anticipato dall'aggiudicatario. Nemmeno due mesi ed ANAC cambia idea, inviando a Governo e Parlamento la richiesta di introdurre un esplicito divieto sul punto, salvo diversa prescrizione di legge (c'era una norma che legittimava solo CONSIP, birichini!). Ma due mesi dopo dichiara legittimo il corrispettivo imposto da ASMEL Consortile. Dal 2012 a fine 2018, si pronuncia otto volte sul punto. Ogni volta a smentire la precedente. Da allora seguono solo pronunce coerenti (sull'illegittimità). ASMECOMM non avrebbe potuto imporre il corrispettivo in modo altalenante, in funzione delle mutevoli pronunce ANAC. Ha preferito adeguarsi a quanto sancito dal massimo Organo della Giustizia amministrativa. Oggi ANAC annuncia che siamo in presenza di grave violazione del presente codice (art. 211, co. 1-ter). Con quanta autorevolezza? Dopo essersi smentita otto volte e dopo aver lasciato passare senza muovere un dito 4500 gare? Quando e se ci sarà una Sentenza diversa del Consiglio di Stato, certamente ASMEL Consortile si adeguerà. Ma la "guerra" indicata dal Sole24Ore sarà stata persa da ANAC. Innanzitutto con se stessa. I Comuni ASMEL, non solo non pagano le spese di giudizio (il patrocinio legale di ASMECOMM è gratuito) ma hanno già oggi la soluzione in tasca. Come noto sono tre le opzioni per pagare il corrispettivo alla Centrale. E tra queste, la più gettonata è destinata a diventare quella che lo pone a carico del ribasso d'asta.  

 

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