DIGITALIZZAZIONE: AVANTI TUTTA GRAZIE AGLI ARTIFIZI ANAC Dal 1° gennaio la digitalizzazione, causa l’insipienza di Anac, sta ritardando in modo significativo gli acquisti. C’è stata una sollevazione generale degli addetti ai lavori, ma l’Autorità non ha mai voluto riconoscere i propri errori

14/03/2024

Dal 1° gennaio la digitalizzazione, causa l’insipienza di Anac, sta ritardando in modo significativo gli acquisti. C’è stata una sollevazione generale degli addetti ai lavori, ma l’Autorità non ha mai voluto riconoscere i propri macroscopici errori, come si conviene a un’Autorità, che per definizione non può sbagliare. 

Per rimediare Anac ha lanciato una serie di deroghe al Codice e alle stesse sue prescrizioni arrivando financo a contrastare il pilastro dell’attuale riforma: il sistema di qualificazione. Ormai è evidente a tutti che ANAC ha progettato il proprio sistema informatico senza prevedere la necessaria funzione di delega a SA qualificata. Infatti ANAC rilascia il CIG anche a SA non qualificate, violando l’art. 62, c. 2 del codice.

Un errore da cartellino rosso commesso non dai giocatori ma dallo stesso arbitro. Nel nostro caso, l’arbitro è un’Autorità e dunque a nessuno viene in mente di squalificarlo. L’arbitro quindi non se ne cura e, invece di abilitare in piattaforma per ogni CIG almeno due Responsabili (il RUP della SA non qualificata e il Responsabile di quella qualificata) invita i giocatori, con il Comunicato del 6 marzo a far finta di nulla. Il Comunicato suggerisce al Responsabile della SA qualificata di presentarsi in piattaforma come se fosse il Rup della SA non qualificata. In tal modo, il sistema non ha nulla da obiettare, Anac dichiara a sua volta di voler chiudere un occhio e tutto finisce a tarallucci e vino. 

Sempre che l’Autorità, per come ci ha abituati, non intervenga poi a sanzionare chi ha osato agire con un artifizio del genere. Vero che il malcapitato potrà obiettare di aver seguito il suggerimento ANAC, ma non è detto che quest’ultima non ribatta sostenendo che il Comunicato vada interpretato in modo diverso. In tal caso non resterà che rivolgersi ad ASMEL che da anni denuncia l’inerzia degli apparati centrali e la loro tendenza a scaricare i problemi sugli enti che dovrebbe vigilare. 

Di seguito, le altre deroghe introdotte dal 1° gennaio. 

  1. Fino al 30 giugno, possibilità di verificare anche a mezzo PEC l’autenticità della polizza presentata a garanzia dell’offerta (delibera ANAC 606 del 19 dicembre 2023).
  2. Fino al 30 settembre 2024, possibilità di utilizzare l’interfaccia web (PCP) per gli affidamenti sotto i 5mila euro (comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024).
  3. Fino a nuova comunicazione, possibilità di effettuare con bonifico il pagamento del contributo di gara (notizia ANAC del 20 febbraio 2024).
  4. Fino al 30 settembre, possibilità per gli istituti scolastici di fare affidamenti mirati prescindendo dalla loro qualificazione (nota del Presidente ANAC del 27 febbraio 2024).

Con quale autorità, ANAC possa arrogarsi il diritto di derogare alle leggi è tutto da dimostrare. L’auspicio è che con tutti questi dietro-front non si perda la bussola. Intanto la  Centrale di committenza Asmel Consortile tiene dritta la rotta assicurando una costante operatività agli oltre 1.200 enti appaltanti che supporta per tutti gli adempimenti pre e post aggiudicazioni.

Per info e supporto scrivere  info@asmecomm.it  

 

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