Legge 55/2019 di conversione dello Sblocca-Cantieri: piccoli passi verso gli appalti europei Non è il tanto auspicato copy-out con l’applicazione integrale ed esclusiva delle disposizioni europee - come richiede ASMEL dal 2015 - ma lo sforzo del Governo sembra andare timidamente in quella direzione

21/06/2019

Gli obblighi che restano sono quelli delle gare telematiche e dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo per il sopra soglia, per le gare sotto-soglia si ritorna alla scelta libera della Stazione Appaltante di scegliere il sistema più adatto. La mini deregulation degli affidamenti in economia consente le procedure a invito fino a 1milione di euro per i lavori, un opportuno passo indietro dopo lo strappo del DL Sblocca-Cantieri.

Per le norme più discusse si è scelta la strada della deroga dell’efficacia al 31/12/2020; in altri termini ritorna la vigenza del testo del D.Lgs n.50/2016 ma la norma si disapplica e si introduce una deroga per il periodo transitorio. Saltano parzialmente i limiti al subappalto, ma il tetto del 40% resta una violazione alle Direttive europee.

Viene sospeso «a titolo sperimentale» il sistema dell’obbligo di centralizzazione a vantaggio della centralizzazione sussidiaria promossa da ASMEL, i Comuni - in aggiunta all’uso dei sistemi telematici, che restano obbligatori - potranno richiedere alla Centrale di affiancare l’Ente nell’espletamento della procedura di gara ricorrendo a uno o alcuni dei servizi di committenza ausiliaria previsti dalla Direttiva 24/2014/UE: consulenza in fase di progettazione o di svolgimento della procedura di gara, assistenza tecnica e documentale nella preparazione della procedura di gara, delega alla Centrale della gestione della procedura di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata. Nessuna centralizzazione “sulla carta”, nessun obbligo meramente formale da rispettare, nessuna espropriazione forzosa delle competenze dell’Ente, ma una scelta rivolta all’efficienza e alla trasparenza delle procedure di gara.

Sul punto è interessante notare che la legge di conversione dello "sblocca-cantieri" non incide più direttamente sull'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, ma ne sospende temporaneamente l'applicazione (v. tabella sotto per i confronti tra le due versioni).

Quindi le tre modalità di acquisto aggregato indicate dalla norma divengono alternative tuttora possibili anche in vigenza della sospensione temporanea, rispetto alla possibilità di procedere direttamente e autonomamente ai propri affidamenti nella formulazione del decreto prima della conversione in legge. La legge di conversione dello sblocca-cantieri si premura di precisare che la temporanea disapplicazione del comma 4 è disposta solo «quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate» e il nuovo comma 4 continua a fare riferimento all'applicazione del comma primo del medesimo art. 37 (centralizzazione telematica) nonché al primo periodo del comma secondo (qualificazione). Vale la pena ricordare che, nel periodo transitorio, la qualificazione viene provvisoriamente fatta coincidere con l'iscrizione all'Ausa (ovvero all'Anagrafe Unica delle Stazione Appaltanti). In pratica cambia poco in riferimento al periodo transitorio e la modifica è in linea con la giurisprudenza recente (da ultimo il Tar Lombardia 266/2019).

Ove non entrassero, nel frattempo, in vigore ulteriori modifiche normative, allo scadere del periodo di sospensione temporanea l’obbligo di centralizzazione tornerà pienamente applicabile ed efficace. Peraltro l'orizzonte temporale del 2020 è stato fissato anche tenendo in considerazione il parallelo iter di approvazione della legge delega per la complessiva riforma del Codice contratti (D.d.l. 1162) che contiene proprio il criterio sulle centrali di committenza per motivi di razionalizzazione della spesa.

Sulla riforma di sistema, tuttavia, la strada maestra resta quella proposta da Asmel di recepire integralmente le Direttive europee in luogo del Codice dei contratti pubblici e affidare a un rinnovato e organico Regolamento attuativo, sull’impostazione del vecchio DPR 207/2010, tutte le disposizioni di carattere puntuale adatte a disciplinare gli appalti pubblici nel contesto nazionale ma in coerenza con le indicazioni di Bruxelles. Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione dovrebbe essere disposta l’abrogazione della disposizione del Codice che a sua volta ha abrogato il D.P.R. 207/2010, con la conseguenza espressa reviviscenza di quest’ultimo, opportunamente adeguato alle disposizioni vigenti. La soluzione “ASMEL” consentirebbe così di superare le gravi criticità create dal D.Lgs. n.50/2016 e le continue incertezze che coinvolgono la gestione degli appalti pubblici, garantendo così maggiore efficienza nelle procedure della P.A. e un reale “sblocco” del settore con l’apertura rapida e concreta di “1000 cantieri”.

Nella tabella sotto le modifiche al codice appalti durante il periodo di vigenza del Dl 32/2019 (19 aprile-17 giugno 2019) e quelle apportate dalla legge di conversione 55/2019, in vigore dal 18 giugno.

Qui la tabella

 

 

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