Vicenda ANAC

Risale al marzo 2015 l'atto con cui l'ANAC ha contestato ad Asmel Consortile la non conformità al modello organizzativo prescritto dalll'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006 (ora abrogato) per la centralizzazione della committenza dei Comuni. ASMEL ha impugnato innanzi al TAR il provvedimento n.32/2015 e a seguito della sentenza n. 2339/2016 ha poi promosso ricorso innanzi al Consiglio di Stato.

Il 3 gennaio scorso, con ordinanza n. 68 del 3 gennaio 2019, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta ASMEL di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea perché si esprimesse sulla coerenza con i principi europei del vecchio comma 3-bis che aveva imposto ai Comuni non capoluogo la centralizzazione degli acquisti.

Questa decisione del massimo organo di giustizia amministrativa, frutto della tenacia dell'Associazione a veder riconosciuta, anche per il passato, la correttezza della soluzione originariamente adottata rappresenta anche un monito a non perseverare nel “provincialismo” tipico degli apparati romani che fanno fatica a cogliere il senso e applicare in Italia i principi (obbligatori) di autonomia organizzativa e di “confronto competitivo” tra Centrali di committenza fissati in ambito comunitario.

Qualunque sia la pronuncia della Corte di Giustizia Europea servirà solo a “fare Storia”; la norma attuale dell’art.37, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 riconosce il pluralismo e la validità di qualsiasi modello organizzativo conforme all’ordinamento giuridico.

La strada è tracciata. Limitazioni all’autonomia dei Comuni, anche se inserite in future norme, violerebbero il divieto di gold plating (ovvero di complicazione normativa nel recepimento delle direttive) e rischierebbero nuove infrazioni…

 

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