ASMEL CONSORTILE CITA ANAC PER DANNI
ASMEL CONSORTILE CITA ANAC PER DANNI
ASMEL CONSORTILE CITA ANAC PER DANNI
L’ultradecennale controversia con ANAC approda per la prima volta davanti a un Tribunale civile. Dopo anni trascorsi a difendersi in giudizio, ASMEL Consortile ha deciso di "passare al contrattacco". L'atto di citazione chiama l’Autorità a comparire innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, dopo il tentativo di mediazione obbligatoria conclusosi negativamente il 4 agosto scorso.
L’iniziativa nasce dalla pretesa di ANAC di subordinare l’iscrizione al sistema di qualificazione alla cancellazione di circa 1.900 procedure di gara gestite nel quinquennio precedente. Tale richiesta è considerata paradossale, poiché riguarda dati che l’Autorità ha validato per anni, anche tramite l'emissione dei relativi CIG. La circolare inviata ai soci il 22 gennaio scorso definisce questa condotta come lesiva dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5 del Codice dei contratti) e finalizzata ad azzerare il requisito esperienziale. Con la fine della fase transitoria a luglio scorso, infatti, l'accesso alla qualificazione è consentito solo a chi documenti esperienza: senza di essa si innesca un circolo vizioso che renderebbe impossibile l'operatività di ASMEL Consortile. Nella circolare viene specificato inoltre che, mentre ANAC richiama nella delibera 195/2024 presunte incertezze normative, dalla sua stessa banca dati emerge che ASMEL è la prima struttura in Italia per numero di gare PNRRdei Comuni. La circolare non risparmia critiche al "centralismo" dell'Autorità, ricordando che la stessa ANAC è stata condannata per condotte contrarie alla trasparenza (TAR Lazio n. 6457/2020) e alla legalità (Cassazione n. 28355/2023).
Nel frattempo, il 2026 si apre con nuove iniziative e servizi gratuiti per i Comuni della Rete ASMEL: distribuzione gratuita delle polizze obbligatorie dal 22 gennaio 2026, integrazione CAM, gestione completa di esecuzione e rendicontazione e verifica di fattibilità tecnico-economica dei PPP. L’adesione alla Rete risulta inoltre semplificata grazie all’accordo ex art. 15 della legge 241/1990, che consente di individuare il soggetto più idoneo per ciascuna procedura.