Via libera agli Incentivi Tecnici Si dirada il caos interpretativo che coinvolge l’art. 113 del nuovo codice dei contratti pubblici, quello che disciplina gli incentivi tecnici. La recente integrazione normativa contenuta nell’ultima legge di bilancio

Si dirada il caos interpretativo che coinvolge l’art. 113 del nuovo codice dei contratti pubblici, quello che disciplina gli incentivi tecnici. La recente integrazione normativa contenuta nell’ultima legge di bilancio, unitamente al chiarimento interpretativo emanato dalla Corte dei Conti, consentono oggi agli Enti di procedere in tempi rapidi all’approvazione di un nuovo Regolamento che renda possibile l’attribuzione dell’incentivo.

Ma partiamo da principio; la disposizione dell’art.113 è destinata a diverse attività, rectius "Funzioni tecniche", vale a dire programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

La stessa disposizione contempla inoltre la seguente disciplina: i  soggetti destinatari, vale a dire RUP; soggetti che svolgono le attività indicate e i loro collaboratori; la remunerazione delle attività indicate anche per gli appalti di servizi e forniture "nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione"; la fissazione delle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale; solo dopo aver concordato le predette modalità e criteri, la possibilità di recepire il tutto nel Regolamento; l’impossibilità che l’incentivo, complessivamente inteso, superi il 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara; del predetto 2%, l'80% è destinato ad incentivare le attività indicate al punto "a", mentre il restante 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di diversi beni; la possibilità per gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza di destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale; la possibilità di riconoscere per i compiti svolti dal personale di una centrale di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, su richiesta della centrale, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 

A ben vedere, rispetto al passato, vengono pagate attività “ordinarie”, di qui la deliberazione della Corte dei Conti n. 7 del 2017 che di fatto negato la sussistenza degli elementi che consentono di qualificare la relativa spesa come finalizzata a investimenti. In tale pronuncia la Corte in primis ha voluto ribadire che l'art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016 fa riferimento all'espletamento di specifiche e determinate attività di natura tecnica, non più legate alla fase propedeutica della realizzazione di opere pubbliche, quale ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

Dunque, il fatto che il nuovo incentivo sia erogabile con indubbio carattere di generalità, non solo per gli appalti di lavori, ma anche per quelli di servizi e forniture comporta che il medesimo tende, oggettivamente, a manifestarsi come spesa di funzionamento e, dunque, come spesa corrente e di personale, andando incontro ai ben noti limiti del principio di onnicomprensività della retribuzione per i dipendenti pubblici contrattualizzati.

In buona sostanza, i magistrati contabili sono pervenuti alla conclusione che gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, 2° co, D.Lgs. n. 50 del 2016, sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori, di cui all'art. 1, comma 236, L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

Tale intervento interpretativo, ha comportato un iniziale stallo nell’applicazione della rinnovata disposizione.

Orbene, per rimediare, l'art. 1, 526° co. della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), è intervenuto sul corpo del preesistente art. 113 del nuovo Codice, aggiungendo, alla fine, il seguente comma 5-bis Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. La disposizione normativa integrativa sembrerebbe prescrivere che i nuovi incentivi per le funzioni tecniche devono essere collegati al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, cioè correlati alla spesa in conto capitale. Tale assunto, però, non è stato unanimemente condiviso. All'indomani della novella legislativa si è assistito infatti a opinioni divergenti. In particolare la vexata questio ha avuto a oggetto la questione inerente all’inclusione delle somme erogate ai sensi del citato comma 5, dell'art. 113, del codice degli appalti nei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75 del 2017.

Sul punto, i magistrati contabili con la deliberazione n. 6/2018 hanno chiarito che i suddetti incentivi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Del resto, come evidenziato dai magistrati contabili, poiché la legge di bilancio 2018 ha novellato il comma 5-bis dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, l’impegno di spesa, ove si tratti di opere, deve essere assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento.

In altri termini, gli incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale e, quindi, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Si supera così la fase di stallo e inizia la fase della liquidazione.

A tal fine è necessario adottare il regolamento, una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo (Sez. Veneto, del. n. 353/2016). Solo il regolamento, infatti, può consentire di individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge (Sez. Lombardia, del. n. 185/2017). Via libera dunque, purché, beninteso, un Regolamento descriva nel dettaglio come fare…

 

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